Articolo 1390 del Codice civile
Art. 1390.
(Vizi della volonta').
Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo.
(Vizi della volonta').
Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo.
2. CGARS, sez. I, sentenza 2021-06-24, n. 202100605Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- autodichiarazioni·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese·
- diritto di accesso ai documenti amministrativi·
- legittimazione passiva·
- par condicio patrum·
- principio di economicità dei mezzi processuali·
- requisiti di partecipazione alle gare·
- responsabilità precontrattuale·
- soccorso istruttorio·
- verifica dei requisiti
3. CGARS, sez. I, sentenza 2021-06-23, n. 202100603Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determina di esclusione·
- appalti pubblici·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- cessazione della materia del contendere·
- collegamento sostanziale delle offerte·
- compensazione delle spese·
- esclusione da gara·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimazione passiva·
- mandato con rappresentanza·
- motivi aggiunti di ricorso·
- principio di segretezza delle offerte·
- responsabilità precontrattuale·
- segretezza delle offerte