Articolo 1390 del Codice civile

Art. 1390.

(Vizi della volonta').

Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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