Articolo 2357 ter del Codice civile
Art. 2357-ter.
(Disciplina delle proprie azioni).
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalita'. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.
((Finche' le azioni restano in proprieta' della societa', il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e' disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.))
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finche' le azioni non siano trasferite o annullate.
(Disciplina delle proprie azioni).
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalita'. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.
((Finche' le azioni restano in proprieta' della societa', il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto e' sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e' disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.))
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finche' le azioni non siano trasferite o annullate.
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-28, n. 202303157Provvedimento:Leggi di più...- art. 2359 c.c.·
- art. 43 del d.lgs. 267/2000 (TUEL)·
- controllo societario·
- diligenza nell'esercizio del diritto di accesso·
- diritti dei consiglieri comunali·
- diritto di accesso agli atti amministrativi·
- giurisprudenza amministrativa·
- influenza dominante·
- partecipazioni pubbliche in società·
- tutela dell'interesse pubblico
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-05-26, n. 202206842Provvedimento:Leggi di più...- ammissione alle prove orali·
- concorso pubblico·
- contestualità delle operazioni di correzione·
- criteri di valutazione·
- eccesso di potere·
- errori ostativi·
- giudizio di non idoneità·
- graduatoria finale concorso notarile·
- modalità di correzione elaborati·
- onere della motivazione·
- principio di predeterminazione dei criteri di valutazione·
- sostituzione del giudizio della commissione·
- trasparenza e sintesi nella motivazione·
- valutazione elaborati scritti·
- valutazione tecnico-discrezionale·
- violazione art. 10 d.lgs. 166/2006·
- violazione art. 11 d.lgs. 166/2006·
- violazione art. 97 Cost.
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-11-10, n. 202111558Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 11 d.lgs. 166/2006·
- art. 3 l. 241/90·
- art. 97 Cost.·
- commissione esaminatrice·
- concorso pubblico·
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- discrezionalità tecnica·
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- regime delle azioni proprie·
- sindacato del giudizio amministrativo·
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