Articolo 354 del Codice civile

Art. 354.

(Tutela affidata a enti di assistenza).

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, puo' essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e' ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

E' tuttavia in facolta' del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entita' dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi