Articolo 1803 del Codice civile

Art. 1803.

(Nozione).

Il comodato e' il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinche' se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato e' essenzialmente gratuito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze186

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