Articolo 1739 del Codice civile
Art. 1739.
(( (Obblighi dello spedizioniere). ))((Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante))
(( (Obblighi dello spedizioniere). ))((Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante))