Articolo 1739 del Codice civile

Art. 1739.

(( (Obblighi dello spedizioniere). ))((Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante))
Entrata in vigore il 31 dicembre 2021

Sentenze9

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi