Articolo 1739 del Codice civile
Art. 1739.
(Obblighi dello spedizioniere).
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalita' di trasporto della merce, lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
(Obblighi dello spedizioniere).
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalita' di trasporto della merce, lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.