Articolo 1697 del Codice civile

Art. 1697.

(Accertamento della perdita e dell'avaria).

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identita' e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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