Articolo 2913 del Codice civile

Art. 2913.

(Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato).

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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