Articolo 1831 del Codice civile

Art. 1831.

(Chiusura del conto).

La chiusura del conto con la liquidazione del saldo e' fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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