Articolo 683 del Codice civile

Art. 683.

(Testamento posteriore inefficace).

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perche' l'erede istituito o il legatario e' premorto al testatore, o e' incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all'eredita' o al legato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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