Articolo 638 del Codice civile

Art. 638.

(Condizione di non fare o di non dare).

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volonta' del testatore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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