Articolo 2339 del Codice civile
Art. 2339.
(( (Responsabilita' dei promotori). ))((I promotori sono solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societa';
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformita' della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicita' delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societa'.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.))
(( (Responsabilita' dei promotori). ))((I promotori sono solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societa';
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformita' della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicita' delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societa'.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.))
Sentenze • 5
3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-04-22, n. 201001184Provvedimento:Leggi di più...- annullamento della determina sindacale·
- art. 102 D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77·
- decadenza da carica pubblica·
- discrezionalità del sindaco·
- giurisdizione del TAR·
- incompatibilità tra revisore dei conti e assessore·
- interesse legittimo·
- nomina degli assessori·
- prevalenza dell'interesse pubblico·
- rigetto del ricorso·
- tardività del ricorso·
- violazione dell'art. 2339 c.c.·
- violazione dell'art. 8 L.R. n. 10/1991