Articolo 760 del Codice civile
Art. 760.
(Inesigibilita' di crediti).
Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
(Inesigibilita' di crediti).
Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
2. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-31, n. 202300674Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione sanante·
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