Articolo 278 del Codice civile

Art. 278.

(Divieto di indagini sulla paternita' o maternita').

Non sono ammesse le indagini sulla paternita' e sulla maternita' nei casi in cui il riconoscimento e' vietato.

Le indagini sono escluse anche nei casi in cui, per l'art. 251 e per il terzo comma dell'art. 252, e' ammissibile il riconoscimento.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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