Articolo 278 del Codice civile
Art. 278.
(Divieto di indagini sulla paternita' o maternita').
Non sono ammesse le indagini sulla paternita' e sulla maternita' nei casi in cui il riconoscimento e' vietato.
Le indagini sono escluse anche nei casi in cui, per l'art. 251 e per il terzo comma dell'art. 252, e' ammissibile il riconoscimento.
(Divieto di indagini sulla paternita' o maternita').
Non sono ammesse le indagini sulla paternita' e sulla maternita' nei casi in cui il riconoscimento e' vietato.
Le indagini sono escluse anche nei casi in cui, per l'art. 251 e per il terzo comma dell'art. 252, e' ammissibile il riconoscimento.