Articolo 278 del Codice civile

Art. 278.

Indagini sulla paternita' o maternita'.

Le indagini sulla paternita' o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato. ((140))

Possono essere ammesse dal giudice quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.
--------------AGGIORNAMENTO (140)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 494 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita' naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato".
Entrata in vigore il 4 dicembre 2002
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