Articolo 1337 del Codice civile

Art. 1337.

(Trattative e responsabilita' precontrattuale).

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze+500

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi