Articolo 980 del Codice civile

Art. 980.

(Cessione dell'usufrutto).

L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo.

La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche' non sia stata notificata, l'usufruttuario e' solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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