Articolo 1466 del Codice civile

Art. 1466.

(Impossibilita' nel contratto plurilaterale).

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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