Articolo 1466 del Codice civile
Art. 1466.
(Impossibilita' nel contratto plurilaterale).
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
(Impossibilita' nel contratto plurilaterale).
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
2. TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-06-15, n. 202200877Provvedimento:Leggi di più...- accordo tra proprietari confinanti·
- annullamento permesso di costruire·
- convenzioni urbanistiche·
- decadenza del permesso di costruire·
- deroghe alle distanze legali·
- distanze legali tra costruzioni·
- eccesso di potere·
- monetizzazione delle aree a standard·
- piani di lottizzazione·
- servitù attive e passive·
- tutela delle distanze minime·
- validità dei titoli edilizi in stato di emergenza epidemiologica·
- variazioni ai piani di lottizzazione
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-15, n. 202100461Provvedimento:Leggi di più...- cad·
- convenzione urbanistica·
- inadempimento delle obbligazioni·
- nullità della notifica·
- obbligazione propter rem·
- prescrizione·
- prescrizione delle azioni amministrative
5. TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2010-06-01, n. 201002003Provvedimento:Leggi di più...- annullamento cartella esattoriale·
- contributo di urbanizzazione·
- convenzione di lottizzazione·
- illegittimità della richiesta di integrazione successiva alla concessione edilizia·
- modifica unilaterale di convenzione·
- natura obbligatoria del rapporto·
- orientamento giurisprudenziale·
- prescrizione dei termini decadenziali·
- rideterminazione degli oneri di urbanizzazione·
- violazione di legge e/o eccesso di potere