Articolo 1830 del Codice civile
Art. 1830.
(Sequestro o pignoramento del saldo).
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non puo', con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.
Il correntista presso cui e' stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi puo' recedere dal contratto.
(Sequestro o pignoramento del saldo).
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non puo', con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.
Il correntista presso cui e' stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi puo' recedere dal contratto.
1. TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-07-15, n. 202000495Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016·
- art. 78 d.lgs. 50/2016·
- art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020·
- art. 97 d.lgs. 50/2016·
- criterio dell'offerta più vantaggiosa·
- difetto di qualificazione della commissione giudicatrice·
- divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica·
- procedura negoziata·
- riparametrazione dei punteggi·
- sospensione dell'esecuzione degli atti·
- verifica di anomalia dell'offerta