Articolo 1904 del Codice civile
Art. 1904.
(Interesse all'assicurazione).
Il contratto di assicurazione contro i danni e' nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
(Interesse all'assicurazione).
Il contratto di assicurazione contro i danni e' nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.