Articolo 1043 del Codice civile

Art. 1043.

(Scarico coattivo).

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e' domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.

Lo scarico puo' essere anche domandato per acque impure, purche' siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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