Articolo 1294 del Codice civile
Art. 1294.
(Solidarieta' tra condebitori).
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
(Solidarieta' tra condebitori).
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5. TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-06-14, n. 202300884Provvedimento:Leggi di più...- art. 1294 c.c.·
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