Articolo 726 del Codice civile

Art. 726.

(Stima e formazione delle parti).

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio' che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi