Articolo 142 del Codice civile
Art. 142.
(Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni).
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato piu' grave.
(Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni).
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato piu' grave.