Articolo 2729 del Codice civile

Art. 2729.

(Presunzioni semplici).

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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