Articolo 2708 del Codice civile

Art. 2708.

(Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento).

L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benche' non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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