Articolo 1806 del Codice civile
Art. 1806.
(Stima).
Se la cosa e' stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento e' a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
(Stima).
Se la cosa e' stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento e' a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Sentenze • 3
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