Articolo 404 del Codice civile

Art. 404.

(( (Amministrazione di sostegno). ))((La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.))
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004

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