Articolo 404 del Codice civile
Art. 404.
(( (Amministrazione di sostegno). ))((La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.))
(( (Amministrazione di sostegno). ))((La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.))
4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-04-05, n. 202406639Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione di sostegno·
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