Articolo 903 del Codice civile
Art. 903.
(Luci nel muro proprio o nel muro comune).
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro e' comune, nessuno dei proprietari puo' aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune puo' aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
(Luci nel muro proprio o nel muro comune).
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro e' comune, nessuno dei proprietari puo' aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune puo' aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
4. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2010-05-21, n. 201007798Provvedimento:Leggi di più...- accertamento di conformità·
- ampliamento delle superfici·
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- art. 9 del piano regolatore·
- aumento di volumetria·
- difetto di istruttoria·
- difformità rispetto alla DIA·
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- permesso di costruire in sanatoria·
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- ripristino dello stato dei luoghi·
- violazione delle prescrizioni urbanistiche