Articolo 1188 del Codice civile
Art. 1188.
(Destinatario del pagamento).
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
(Destinatario del pagamento).
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
4. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-12-12, n. 202301166Provvedimento:Leggi di più...- applicazione retroattiva di delibera·
- carenza istruttoria·
- compensazione delle spese·
- convenzione università-scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri·
- decurtazione compenso docenti·
- illogicità della motivazione·
- legittimità della decurtazione compenso·
- oneri finanziari a carico dell'università·
- regolamento sulla retribuzione aggiuntiva dei ricercatori·
- violazione art. 1531 d.lgs. n. 66/2010 e 970 d.p.r. 90/2010·
- violazione art. 3, 36 e 97 Cost.·
- violazione art. 3 l. n. 241/1990·
- violazione art. 6 co. 4 l. 240/2010·
- violazione convenzione
5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-28, n. 202305389Provvedimento:Leggi di più...- cessione del credito·
- decadenza da incentivi fotovoltaici·
- diritto di difesa·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi·
- motivazione degli atti amministrativi·
- recupero delle somme indebitamente percepite·
- risarcimento danni·
- violazione delle garanzie procedimentali