Articolo 1216 del Codice civile

Art. 1216.

(Intimazione di ricevere la consegna di un immobile).

Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art.
1209.

Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, puo' ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli e' liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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