Articolo 26 del Codice civile
Art. 26.
(Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione).
L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.
(Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione).
L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.
4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-01-23, n. 202401285Provvedimento:Leggi di più...- annullamento degli atti amministrativi·
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