Articolo 1302 del Codice civile
Art. 1302.
(Compensazione).
Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore puo' opporre in compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
(Compensazione).
Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore puo' opporre in compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-02-26, n. 201901332Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione per attività estrattive·
- beni culturali e ambientali·
- determinazione dell'indennità·
- espropriazione·
- giurisdizione amministrativa·
- occupazione illecita·
- pianificazione territoriale·
- responsabilità solidale·
- rinuncia abdicativa·
- risarcimento danni
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-05-08, n. 201202644Provvedimento:Leggi di più...- cambio di destinazione d'uso·
- concessione edilizia·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- contributi di urbanizzazione·
- destinazione d'uso·
- oneri di urbanizzazione·
- piano urbanistico comunale·
- regolamento comunale·
- riforma delle sentenze amministrative·
- scomputo oneri di urbanizzazione