Articolo 1989 del Codice civile

Art. 1989.

(Promessa al pubblico).

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, e' vincolato dalla promessa non appena questa e' resa pubblica.

Se alla promessa non e' apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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