Articolo 1463 del Codice civile
Art. 1463.
(Impossibilita' totale).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
(Impossibilita' totale).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.