Articolo 1463 del Codice civile

Art. 1463.

(Impossibilita' totale).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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