Articolo 2766 del Codice civile

Art. 2766.

(Crediti degli istituti di credito agrario).

Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il danaro preso a mutuo.

A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonche' dei mutui per opere di miglioramento del fondo puo' essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto cio' che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti.

I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze5

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