Articolo 770 del Codice civile

Art. 770.

(Donazione rimuneratoria).

E' donazione anche la liberalita' fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

Non costituisce donazione la liberalita' che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformita' agli usi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi