Articolo 2727 del Codice civile
Art. 2727.
(Nozione).
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
(Nozione).
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-04, n. 202306522Provvedimento:Leggi di più...- autotutela amministrativa·
- danno non patrimoniale·
- danno patrimoniale·
- giurisprudenza amministrativa·
- illegittimità degli atti amministrativi·
- onere della prova·
- responsabilità amministrativa·
- risarcimento danni·
- sanzione disciplinare·
- sviamento di potere·
- trasferimento d'autorità
5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-18, n. 202301879Provvedimento:Leggi di più...- art. 244 co. 2 d.lgs. 152/2006·
- art. 253 co. 4 d.lgs. 152/2006·
- bonifica dei siti contaminati·
- contaminazioni storiche·
- disparità di trattamento·
- giurisprudenza amministrativa·
- indagini tecniche e perizie·
- individuazione del responsabile dell'inquinamento·
- obblighi di bonifica·
- onere della prova·
- presunzioni semplici·
- principio "chi inquina paga"·
- procedimento amministrativo·
- prova della contaminazione·
- responsabilità ambientale·
- rivalsa dei costi di bonifica·
- sviamento di potere