Articolo 2727 del Codice civile
Art. 2727.
(Nozione).
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
(Nozione).
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-16, n. 202300528Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di ordinanza·
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