Articolo 2755 del Codice civile
Art. 2755.
(Spese per atti conservativi o di espropriazione).
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
(Spese per atti conservativi o di espropriazione).
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.