Articolo 2755 del Codice civile

Art. 2755.

(Spese per atti conservativi o di espropriazione).

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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