Articolo 632 del Codice civile

Art. 632.

(Determinazione di legato per arbitrio altrui).

E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantita' del legato.

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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