Articolo 1824 del Codice civile
Art. 1824.
(Crediti esclusi dal conto corrente).
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.
(Crediti esclusi dal conto corrente).
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.