Articolo 2467 del Codice civile

Art. 2467.

(( (Finanziamenti dei soci). ))((Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della societa', deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attivita' esercitata dalla societa', risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della societa' nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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