Articolo 1372 del Codice civile

Art. 1372.

(Efficacia del contratto).

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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