Articolo 957 del Codice civile

Art. 957.

(Disposizioni inderogabili).

L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e' regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Il titolo non puo' tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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