Articolo 1713 del Codice civile
Art. 1713.
(Obbligo di rendiconto).
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
(Obbligo di rendiconto).
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
5. CGARS, sez. I, sentenza 2021-04-19, n. 202100337Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 c.p.a.·
- esecuzione delle sentenze·
- giudizio di ottemperanza·
- inammissibilità del ricorso·
- integrazione del contraddittorio·
- onere della prova·
- ottemperanza al giudicato·
- passaggio in giudicato·
- spese di giudizio