Articolo 1713 del Codice civile

Art. 1713.

(Obbligo di rendiconto).

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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