Articolo 168 del Codice civile

Art. 168.

((Impiego ed amministrazione del fondo.))((La proprieta' dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e' regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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